Assicurazione INAIL per Borsisti: Una Tutela Estesa per Studenti e Formatori
L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è un pilastro fondamentale della tutela dei lavoratori e, in un'ottica di ampliamento delle garanzie, ha visto negli ultimi anni una progressiva estensione anche a categorie precedentemente meno coperte o escluse da specifiche tutele. Tra queste, gli studenti e il personale impegnato in percorsi formativi hanno beneficiato di importanti aggiornamenti normativi, culminati nell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Questa normativa ha introdotto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, un'estensione significativa della tutela assicurativa INAIL, ricomprendendo un ampio spettro di attività di insegnamento-apprendimento all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Quadro Normativo di Riferimento
La disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali affonda le sue radici in un corpus normativo consolidato, oggetto di continue integrazioni e specificazioni nel corso degli anni. Il fondamento principale è rappresentato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, noto come "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Questo testo normativo definisce i presupposti oggettivi e soggettivi per l'operatività dell'assicurazione.
Nel corso del tempo, sono intervenute numerose disposizioni volte a chiarire, estendere o modificare l'ambito di applicazione di tale tutela. Tra le leggi più significative si annoverano la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che con i commi 128 e 129 ha apportato modifiche rilevanti, e il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, riguardante il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.
Particolare rilevanza per la comprensione dell'evoluzione della tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico rivestono diversi decreti ministeriali e circolari INAIL. Si pensi al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, relativo all'approvazione delle nuove tariffe dei premi, ma soprattutto ai decreti che hanno specificamente affrontato la copertura per alunni, studenti e insegnanti, come quelli del 1° agosto 1969 e del 15 luglio 1987, e alle successive determinazioni del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL del 2 aprile 2012 e la Delibera del Commissario straordinario 26 settembre 2023, n. 66, che ha fissato il premio speciale unitario per l'anno accademico 2023/2024 in relazione all'estensione disposta dall'articolo 18 del D.L. n. 48/2023.
Le Circolari INAIL hanno svolto un ruolo cruciale nell'interpretazione e nell'applicazione delle normative, fornendo istruzioni operative dettagliate. Tra queste, meritano menzione la Circolare n. 12 del 26 febbraio 1990 (assicurazione di alunni e insegnanti per esercitazioni di ginnastica), la Circolare n. 28 del 23 aprile 2003 (criteri per la trattazione dei casi di infortunio di insegnanti e alunni), la Circolare n. 79 del 17 novembre 2004 (casi di infortunio nell'ambito di lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera), la Circolare n. 19 del 4 aprile 2006 (casi di infortunio nelle lezioni di scienze motorie e sportive), la Circolare n. 31 del 26 giugno 2012 (passaggio da premio speciale unitario a premio ordinario per insegnanti di scuole non statali), la Circolare n. 4 del 23 febbraio 2016 (istituzione di premio speciale unitario per allievi di istruzione e formazione professionale), la Circolare n. 44 del 21 novembre 2016 (studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro) e la Circolare n. 9 del 12 febbraio 2018 (premio speciale unitario per allievi di istruzione e formazione professionale).
Il fulcro della recente estensione della tutela assicurativa è rappresentato dall'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Questa disposizione normativa, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, ha esteso la copertura assicurativa INAIL allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per un’ampia platea di soggetti.
Estensione della Tutela Assicurativa: Cosa Cambia con l'Art. 18 del D.L. n. 48/2023
Prima dell'introduzione dell'articolo 18 del D.L. n. 48/2023, la tutela assicurativa INAIL per docenti, alunni e studenti era disciplinata principalmente dal Testo Unico di cui al D.P.R. n. 1124/1965, con specifiche integrazioni e chiarimenti forniti dalle circolari INAIL.
Tutela Precedente all'Art. 18 del D.L. n. 48/2023
a. Docenti: L'assicurazione operava per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche private, in presenza di determinati requisiti. Questi includevano:
- L'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, proiettori, LIM, registri elettronici, ecc.) o lo svolgimento di attività lavorativa in un ambiente organizzato in cui tali macchine erano presenti (il cosiddetto "rischio ambientale").
- Lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Le esercitazioni pratiche includevano quelle di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l'attività di sostegno e assistenza agli alunni, e l'accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque in viaggi finalizzati all'integrazione della preparazione di indirizzo.La tutela si estendeva al personale docente di tutte le scuole e istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, inclusi gli insegnanti della scuola dell'infanzia per attività assimilabili alle esercitazioni pratiche. La copertura operava per eventi occorsi per finalità lavorative, con il limite del rischio elettivo, e includeva l'infortunio in itinere.
b. Alunni e Studenti: La copertura assicurativa per alunni e studenti, secondo la disciplina del Testo Unico, era prevista a partire dalla scuola primaria ed era limitata agli eventi occorsi durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche (incluse le prove d'esame). Le esercitazioni pratiche comprendevano quelle di ginnastica, alfabetizzazione informatica e lingua straniera con l'uso di macchine elettriche, nonché i viaggi di istruzione o viaggi di integrazione della preparazione. Gli infortuni in itinere erano esclusi.

Tutela in Base all'Art. 18 del D.L. n. 48/2023
L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha stabilito che, esclusivamente per l'anno scolastico e accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del D.P.R. n. 1124/1965 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Questo ha comportato un significativo ampliamento della platea dei soggetti tutelati e delle attività coperte. L'articolo 18, comma 2, elenca analiticamente le categorie comprese nell'assicurazione, se non già previste dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965:
- Personale scolastico: Riguarda il personale delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), dei percorsi di Formazione Terziaria Professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).
- Esperti esterni: Coloro che sono impiegati nelle attività di docenza.
- Assistenti: Addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali.
- Personale docente e tecnico-amministrativo, ausiliario: Delle istituzioni della formazione superiore, ricercatori e titolari di contratti o assegni di ricerca.
- Istruttori: Dei corsi di qualificazione, riqualificazione professionale o addestramento professionale (anche aziendali), o dei cantieri-scuola, nonché i preparatori.
- Alunni e studenti: Delle scuole del sistema nazionale di istruzione e scuole non paritarie, del sistema IeFP, dei percorsi IFTS, ITS Academy, CPIA, nonché studenti delle università e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). La copertura è limitata agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali e loro pertinenze, o nell'ambito delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e programmate dalle altre istituzioni indicate.
- Allievi: Dei corsi di qualificazione, riqualificazione professionale o addestramento professionale (anche aziendali), o dei cantieri scuola.

Ampliamento della Copertura per Docenti
Grazie alla nuova disposizione, la copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori comprende tutte le attività di insegnamento. Ciò significa che anche docenti a contratto, titolari di assegni o contratti di ricerca, precedentemente coperti solo per rischi specifici legati a esercitazioni o uso di macchinari, sono ora assicurati per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative. La tutela include l'infortunio in itinere e opera anche per eventi non direttamente collegati al rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. La copertura si estende quindi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali manifestatisi nell'ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali, nonché durante tutte le attività interne ed esterne (come viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche).
Ampliamento della Copertura per Alunni e Studenti
Per quanto concerne gli alunni e gli studenti, l'estensione della tutela assicura la copertura per gli eventi occorsi durante le attività di insegnamento-apprendimento. Questo significa che la protezione non è più limitata alle sole esercitazioni pratiche o tecniche, ma si estende a tutte le attività didattiche svolte all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, o comunque nell'ambito delle attività programmate.
Aspetti Fondamentali della Copertura
L'estensione della tutela assicurativa opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l'intero anno scolastico e accademico 2023-2024. È importante sottolineare che l'assicurazione copre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, escludendo le conseguenze di malattie non riconducibili a tali cause.
Definizione di Infortunio sul Lavoro
Un infortunio sul lavoro è definito come ogni incidente avvenuto per "causa violenta in occasione di lavoro" dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea. Questo principio si applica anche ai casi di contagio da coronavirus contratti in occasione di lavoro, equiparando la causa virulenta alla causa violenta tipica dell'infortunio.
Procedura di Denuncia dell'Infortunio
In caso di infortunio, è fondamentale seguire una procedura precisa per garantire la corretta gestione della pratica assicurativa.
- Primo Intervento Medico: È necessario recarsi tempestivamente ad un pronto soccorso, dichiarando che si tratta di un infortunio sul lavoro. Questo è cruciale per ottenere un'idonea certificazione medica e, nel caso di infortuni sul tragitto casa-lavoro e viceversa o durante spostamenti autorizzati, per attestare la natura in itinere dell'evento. Per i casi di contagio da coronavirus, è necessario trasmettere un apposito certificato medico attestante la positività al tampone.
- Segnalazione all'Ufficio Competente: L'infortunio deve essere segnalato tempestivamente all'ufficio competente (ad esempio, l'Ufficio Trattamenti Economici dell'università), utilizzando i moduli disponibili.
- Compilazione Moduli: È necessario compilare il modulo di denuncia infortuni, allegando la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso o dall'autorità sanitaria competente. Per gli infortuni occorsi durante attività pratiche o di ricerca svolte da studenti, potrebbe essere necessario compilare anche un modulo di dichiarazione del responsabile dell'attività autorizzata.
- Documentazione delle Spese: Conservare tutta la documentazione delle spese di cura (ricevute, fatture, scontrini, ticket sanitari) per l'inoltro all'assicurazione.
- Visita Medico-Legale: Entro 60 giorni dalla chiusura della pratica, l'infortunato verrà convocato per una visita medico-legale di controllo. È indispensabile presentarsi con tutti i certificati medici originali e la documentazione delle spese mediche sostenute.
La procedura di denuncia è obbligatoria anche per gli infortuni di lieve entità, al fine di garantire una corretta tracciabilità e gestione di tutti gli eventi occorsi.
Copertura per il "Rischio Volo"
In alcune polizze assicurative, come quelle stipulate da alcune università, è prevista anche la copertura per il "rischio volo", ampliando ulteriormente la tutela per specifiche attività o spostamenti.
In conclusione, l'estensione della tutela assicurativa INAIL per gli studenti e il personale scolastico, introdotta dall'articolo 18 del D.L. n. 48/2023, rappresenta un importante passo avanti nel garantire una protezione più completa e adeguata durante le attività formative. È fondamentale che tutti i soggetti interessati siano a conoscenza di queste disposizioni e seguano scrupolosamente le procedure di denuncia in caso di infortunio per poter usufruire appieno dei benefici assicurativi previsti.
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