Assegno di Inclusione: Pagamenti di Agosto e Contributo Straordinario Aggiuntivo
L'Assegno di Inclusione (ADI) rappresenta un importante strumento di sostegno economico e sociale per i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Con l'avvicinarsi del mese di agosto, particolare attenzione è rivolta ai pagamenti e alle novità relative ai contributi straordinari aggiuntivi, come comunicato dall'INPS con il messaggio n. 2458 dell'8 agosto 2025.
Requisiti Fondamentali per l'Accesso all'Assegno di Inclusione
Per poter beneficiare dell'ADI, è necessario soddisfare una serie di requisiti stringenti, volti a garantire che il sostegno sia destinato a coloro che ne hanno effettivamente bisogno. Questi requisiti riguardano la composizione del nucleo familiare, la situazione economica, la residenza e la condotta civica dei componenti.
Composizione del Nucleo Familiare e Condizione di Disabilità
L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità. La definizione di disabilità fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Cittadinanza e Permesso di Soggiorno
Per accedere all'ADI, è richiesta una specifica condizione di cittadinanza o di possesso di un titolo di soggiorno valido:
- Cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- Cittadino di altro Paese dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- Cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 274.

Continuità della Residenza
La continuità della residenza in Italia è un requisito cruciale. Si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi.
Requisiti Economici: ISEE e Reddito Familiare
I requisiti economici rappresentano una delle principali barriere all'accesso all'ADI:
- Un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 10.140 euro.
- Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.
È importante sottolineare che dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal DPCM n. 159/2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 48/2023, sono considerati ai fini della determinazione del reddito sono valutati secondo il principio di cassa.
Limitazioni Patrimoniali e Possesso di Beni
Esistono precise limitazioni riguardo al possesso di determinati beni da parte dei componenti del nucleo familiare:
- Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
- Autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità.
- Navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Condotta e Obblighi Civici
L'accesso all'ADI è subordinato anche alla condotta dei richiedenti:
- Non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
- Non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto-legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966.
- Non risiedere in strutture a totale carico pubblico.
- Aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 107/2015.
Gestione delle Domande e Comunicazioni INPS
L'INPS svolge un ruolo centrale nella gestione delle domande di ADI e nella comunicazione delle relative novità.
Omissioni e Difformità nell'ISEE
In caso di ISEE con omissioni e difformità, l’INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli).
Variazioni del Nucleo Familiare
È fondamentale mantenere aggiornata la documentazione. In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto all’attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.
Percorsi di Inclusione Sociale e Lavorativa
L'ADI non si limita a un mero sostegno economico, ma promuove attivamente l'inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari attraverso percorsi personalizzati.
Piattaforma SIISL e Patto di Attivazione Digitale (PAD)
I beneficiari sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD). Questo implica l'autorizzazione espressa alla trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. La sottoscrizione del PAD del nucleo familiare comporta l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.
A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro.

Obblighi di Attivazione Lavorativa e Sottoscrizione del Patto di Servizio
Sono tenuti all'obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.
Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:
- I beneficiari dell’Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni.
- Componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.
- Componenti affetti da patologie oncologiche.
- Componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013.
La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato deve avvenire entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l’erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade.
Patto per l'Inclusione Sociale
Indipendentemente dagli obblighi di attivazione lavorativa, i beneficiari dell’ADI sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023.
Che cos'è l'inclusione
Contributo Straordinario Aggiuntivo per i Pagamenti di Agosto
Una delle novità più rilevanti riguarda l'erogazione di un contributo straordinario aggiuntivo per i beneficiari dell'Assegno di Inclusione, in particolare per coloro che hanno presentato domanda di rinnovo. L'INPS, con il messaggio n. 2458 dell’8 agosto 2025, ha fornito dettagli in merito a questa misura, introdotta dal decreto-legge n. 92/2025 (convertito dalla legge n. 113/2025).
Destinatari e Importo del Contributo
Questo contributo straordinario aggiuntivo è destinato ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’ADI, dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 48/2023. Ai nuclei che hanno presentato domanda di rinnovo - una volta terminato il menzionato periodo di fruizione di diciotto mesi - previa verifica dei requisiti di legge, spetta detto contributo straordinario. L’importo è pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e, comunque, non superiore a 500 euro.
Tempistiche di Erogazione
L’ultimo periodo del comma 2 del menzionato art. 10-ter del DL 92/2025 prevede che il contributo straordinario sia erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’ADI e, comunque, entro il mese di dicembre 2025.
Per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti verranno disposti dal 14 agosto 2025. L’INPS, con il messaggio n. 2458 dell’8 agosto 2025, ha confermato che, alla medesima data e contestualmente alla prima mensilità di rinnovo, sarà erogato il contributo straordinario aggiuntivo, ove spettante.
Per le domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025. Per le ulteriori domande di rinnovo presentate successivamente a luglio 2025, l’Istituto conferma che il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025, così come previsto dall’articolo 10-ter del decreto-legge n. 92/2025.
Identificazione del Contributo nel Gestionale INPS
All’interno del gestionale della prestazione ADI, il suddetto contributo straordinario aggiuntivo sarà identificato con la seguente motivazione: “Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025”.
Gestione delle Domande di Rinnovo e Istruzioni Operative
Il Ministero, con la nota dell'8 agosto 2025 prot. 10558, ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.
Modalità di Richiesta e Patti di Attivazione Digitale
Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025.
Primo Incontro e Certificazione di Svantaggio
Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all'accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.
Funzionalità GePI per Case Manager
La nota ricorda inoltre che il decreto legge 26 giugno 2025 n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, convertito, con modificazioni, dalla legge primo agosto 2025 n. 113/2025, ha previsto nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere ai case manager di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.
L'Assegno di Inclusione continua a evolversi, con l'obiettivo di fornire un supporto sempre più efficace ai nuclei familiari in difficoltà, integrando il sostegno economico con percorsi attivi di inclusione sociale e lavorativa, e con misure straordinarie per mitigare gli impatti di eventuali sospensioni temporanee del beneficio.
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