Il Decreto Salva Casa in Sicilia: Opportunità e Prospettive tra Urbanistica, Edilizia e Ambiente

Il panorama normativo che regola l'edilizia e l'urbanistica in Sicilia si arricchisce di nuove sfaccettature grazie al "Decreto Salva Casa", un provvedimento che mira a semplificare le procedure e a fornire nuove prospettive di sviluppo per il settore. Ance Siracusa, in stretta collaborazione con Ance Sicilia e con gli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della provincia, ha promosso un seminario fondamentale nella Sala Gianformaggio di Confindustria Siracusa, intitolato "Il Decreto Salva Casa in Sicilia: opportunità e prospettive tra urbanistica, edilizia e ambiente". Questo evento, atteso da tempo, è nato dall'esigenza sempre più pressante di decifrare gli effetti del decreto e le sue concrete ricadute sul territorio siciliano, un contesto già caratterizzato da una notevole complessità normativa e da lentezze burocratiche, ostacoli che continuano a frenare il progresso.

Sala Gianformaggio di Confindustria Siracusa

L'incontro ha rappresentato un'occasione preziosa di confronto, riunendo rappresentanti delle Istituzioni regionali, funzionari pubblici, esperti del settore e operatori del comparto edile. L'obiettivo primario era quello di creare uno spazio di dialogo e chiarimento tecnico, finalizzato a trasformare i principi teorici del decreto in strumenti operativi concreti e accessibili a cittadini, professionisti e imprese del settore edilizio.

Relatori e Contributi Istituzionali

La mattinata ha visto la partecipazione di figure di spicco, che hanno condiviso le loro competenze e prospettive. Tra i relatori intervenuti figuravano: Silvia Casuccio, Dirigente Responsabile del Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana; Calogero Beringheli, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana; Duilio Alongi, Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana; Nunzio Santoro, Dirigente Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bagheria (PA); e Marcello Di Martino, Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Siracusa.

Paolo Augliera, presidente di Ance Siracusa, ha posto l'accento sulla natura del DL Salva Casa, definendolo un passaggio cruciale ma al contempo complesso, soprattutto a causa delle molteplici interpretazioni che richiede. "Per le imprese - ha spiegato Augliera - il bisogno primario resta quello di avere regole chiare: solo con una burocrazia semplificata è possibile sviluppare piani industriali solidi e garantire interventi coerenti con i principi di sostenibilità ambientale che ormai guidano il settore. Il seminario, dunque, è stato pensato proprio per offrire chiarezza e strumenti concreti, grazie alla presenza di tecnici qualificati e rappresentanti regionali".

A sostegno di questa visione, Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, ha evidenziato come la complessità del decreto manifesti ancora oggi criticità operative che minacciano di rallentare investimenti e cantieri. "Mettere attorno allo stesso tavolo imprese, ordini professionali e istituzioni - ha sottolineato Reale - diventa essenziale per sciogliere i nodi interpretativi e consentire a tecnici e cittadini di arrivare in fondo ai processi di regolarizzazione".

Ambiguità Normative e Necessità di Chiarimenti

Un'analisi approfondita delle sfide applicative è stata offerta da Salvatore La Rosa, presidente della Cassa Edile di Siracusa. Pur riconoscendo la portata innovativa del decreto, La Rosa ha evidenziato come, a distanza di mesi dalla sua emanazione, persistano aspetti di marcata ambiguità normativa. Un dato emblematico a supporto di questa tesi è quello relativo alle linee guida ministeriali: il decreto si estende per 10 pagine, mentre le linee guida esplicative raggiungono le 42, un chiaro segnale della persistente necessità di ulteriori delucidazioni.

Semplificazione e Strumenti Applicativi: La Prospettiva Regionale

La ricchezza del seminario è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di figure tecniche direttamente coinvolte nel percorso legislativo e applicativo del decreto. Tra queste, l'architetto Silvia Casuccio, dirigente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ha ribadito la funzione primaria del Salva Casa: semplificare le procedure relative alle piccole difformità, facilitando il percorso di regolarizzazione attraverso l'introduzione di una modulistica aggiornata e uniformata a livello nazionale.

La semplificazione edilizia - 01 - Il D.L. 76/2020 conv. in legge 120/2020

Un contributo di notevole spessore è giunto dal deputato regionale Giuseppe Carta, relatore della legge, che ha illustrato i principi fondanti della norma: programmazione, perequazione, compensazione e semplificazione. Questi pilastri rappresentano un approccio moderno alla gestione del territorio, volto non solo a facilitare gli interventi edilizi privati, ma anche a fornire ai comuni strumenti più efficaci per la riqualificazione urbana, attraverso meccanismi innovativi di compensazione urbanistica.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha posto l'accento sulla semplificazione delle procedure, uno dei cardini del decreto, definendola un passaggio indispensabile per accelerare lo sviluppo del territorio. Minori incertezze interpretative e tempi di risposta più rapidi da parte degli enti locali si traducono, infatti, in una maggiore capacità di intervento sia per i cittadini che per le imprese. Italia ha inoltre richiamato l'attenzione sul tema dell'edilizia popolare, un argomento oggetto di discussione anche a livello nazionale, che richiede investimenti strutturali e una visione lungimirante, capace di includere percorsi di demolizione e ricostruzione, specialmente alla luce degli ingenti fondi pubblici destinati negli ultimi anni a misure quali il superbonus.

Perequazione e Compensazione: Strumenti di Gestione Territoriale

Il concetto di perequazione urbanistica, insieme a quello di compensazione, emerge come un elemento chiave nell'ambito della nuova disciplina urbanistica. Questi istituti, sebbene talvolta complessi nella loro applicazione, mirano a creare un equilibrio nella distribuzione dei carichi e dei benefici derivanti dagli interventi urbanistici.

La compensazione può essere definita come la corresponsione, il pagamento o il compenso, in alternativa all'esproprio, di cessioni di aree destinate a servizi pubblici a favore della Pubblica Amministrazione. Partendo da questo assunto, è importante precisare che, prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 12/05, l'articolo 28 della legge urbanistica (L. 1150/1942) disciplinava già, in parte, questi concetti.

La perequazione, invece, si basa sul principio che tutti i proprietari, senza eccezioni, beneficiano pro quota della volumetria complessivamente assegnata a una determinata zona, espressa sotto forma di indice territoriale. Si parla di perequazione diffusa quando il Piano Regolatore Generale (PRG) attribuisce a tutte le aree del territorio comunale - ad eccezione di quelle destinate all'agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica - un identico indice di edificabilità territoriale. Questo indice è inferiore all'indice minimo fondiario, differenziato per le diverse parti del territorio comunale, e viene disciplinato in relazione al rapporto con la volumetria degli edifici esistenti e ai vari tipi di intervento previsti. Tale scelta implica anche la regolamentazione della cessione gratuita al comune delle aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

L'incentivazione si configura come uno strumento volto a indurre un privato a realizzare un'azione che, in assenza di tale stimolo, non avrebbe convenienza economica a intraprendere. La Legge Regionale Lombardia 12/05, ad esempio, all'articolo 8, comma 2, lettera g), e agli articoli 8, comma 2, lettera i), disciplina i criteri di perequazione, compensazione e incentivazione. L'articolo 8, comma 2, lettera i) specifica ulteriormente la disciplina di incentivazione, consentendo un aumento della volumetria non superiore al 20% per interventi sul patrimonio edilizio esistente. In aggiunta, l'articolo 8, comma 2, lettera m) disciplina l'incentivazione in misura non superiore al 20% degli indici di edificabilità, al fine di favorire la realizzazione di aree destinate alla creazione di parchi, anche sovracomunali, da perequare entro tre anni dall'individuazione delle aree nel Piano di Governo del Territorio (PGT). Tali diritti edificatori acquisiscono efficacia previa iscrizione nel registro comunale appositamente istituito.

La cessione dei diritti edificatori avviene tramite atto pubblico, da trascrivere nei registri immobiliari e da allegare al registro dei diritti edificatori. Questa trascrizione è resa necessaria da una modifica del Codice Civile (D.L. 70/2011), che all'articolo 2645-ter disciplina i vincoli di destinazione. In caso di trasferimento di tali diritti, l'ufficio competente verifica l'esistenza del titolo di proprietà e del certificato del venditore. Ogni atto notarile relativo al trasferimento di diritti edificatori deve essere corredato dal Certificato dei Diritti Edificatori rilasciato dal Comune e deve imporre all'acquirente l'obbligo di comunicare al Comune l'avvenuta cessione, fornendo gli estremi dell'atto.

L'utilizzo o lo sfruttamento dei Diritti Edificatori (D.E.) è strettamente legato all'applicazione del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) e del Regolamento Comunale per la gestione del registro dei diritti edificatori. La Legge Regionale 11.03.2005 n.12 definisce le basi normative per questi strumenti.

I diritti edificatori sono stati ufficialmente introdotti dalla legge regionale n. 9 del 12.04.1999 (poi abrogata dall'art. 104 della L.R. 12/05). Gli obiettivi e le finalità di tale legge regionale sono stati successivamente chiariti da una circolare della Giunta Regionale (delibera n. 6/44161 del 09.07.1999), che ha delineato l'istituto del "c.d. standard di qualità". La Legge Regionale n. 1/01, oggi abrogata, e successivamente l'art. 9 della Legge Regionale n. 12/05, hanno ridefinito il concetto di standard di qualità, introducendo il nuovo Piano dei Servizi (PdS) definito dall'art. 9 L.R. 12/05. Il Piano dei Servizi si integra con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 38 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 23.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno una durata di cinque anni dall'entrata in vigore del piano stesso. Questi principi trovano conferma nell'art. 90 della legge n. 12/2005. Lo standard di qualità introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 9/1999 si è evoluto, assumendo i contorni definiti dall'art. 90, comma 3, della legge n. 12/2005.

Il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 784 del 25 luglio 2005, è intervenuto sul combinato disposto dell'art. 28, quarto comma n. 1), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e degli artt. 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora articolo 16 D.P.R. n. 380 del 2001). La sentenza stabilisce che non esiste un principio che esoneri il soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica con il Comune dal corrispondere al medesimo beni di valore complessivamente superiore a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 10 del 1977). Di conseguenza, in virtù della convenzione, il privato è obbligato a eseguire puntualmente tutte le prestazioni assunte, indipendentemente dal fatto che queste eccedano l'importo degli oneri di urbanizzazione.

L'art. 11 della legge n. 12/2005 dispone che sia il Documento di Piano a definire i criteri per ripartire tra tutti i proprietari interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione, attraverso l'attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale. L'incentivazione deve essere perequata entro tre anni dall'individuazione delle aree nel PGT, prioritariamente negli ambiti di rigenerazione urbana. Tali diritti edificatori acquisiscono efficacia previa iscrizione nel registro comunale.

A conforto di queste considerazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2006 chiarisce l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori (opere di urbanizzazione primaria, secondaria e standard di qualità), indipendentemente da chi li realizzi, se di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. In sostanza, la legge regionale ammette, nell'ambito della compensazione urbanistica, che il privato possa realizzare direttamente gli interventi relativi ad opere di urbanizzazione primaria, anche se realizzati come standard di qualità, se di importo inferiore al limite della soglia comunitaria (€ 5.278.000), senza ricorrere all'applicazione del D.Lgs 50/2016. Le opere di urbanizzazione secondaria, invece, scontano l'obbligo di essere realizzate a fronte di una gara ad evidenza pubblica con l'applicazione del D. Lgs. 50/2016, anche se realizzate da un soggetto privato (art. 16 comma 2-bis D.P.R. 380/01).

Oggi, la norma che obbligava il privato al versamento finanziario pari al 50% del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga non è più applicabile in Lombardia, grazie all'art. 103, comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/05, che ha disapplicato l'art. 16 comma 4 lett. d-ter) del DPR n. 380/01. Rimangono tuttavia in vigore gli articoli 87, 90 e 94-bis della legge regionale n. 12/05. Il primo riguarda i Programmi Integrati di Intervento (PII), promossi dal comune nell'ambito del Documento di Piano (PdP), delineando nel dettaglio le caratteristiche generali dei piani.

Per quanto riguarda la monetizzazione degli standard dovuti per legge o per previsione del PdS, si dovrà procedere a una valutazione tramite perizia di stima a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC), in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 46, co. 1, lett. a), L.R. n. 12/05. Al di fuori delle finalità dei PII, anche i piani attuativi previsti dal PGT, pur disciplinati dagli articoli 12 e 14 della LR 12/05, qualora il PdS preveda un'ulteriore dotazione di standard urbanistici rispetto a quelli dovuti per legge, obbligheranno i lottizzanti o gli operatori a stipulare una convenzione urbanistica che preveda sia la cessione gratuita degli standard richiesti per legge sia quelli aggiuntivi di qualità. Qualora l'amministrazione comunale dimostri che la soluzione sia più funzionale per l'interesse pubblico, potrà richiedere la monetizzazione di quelli non ceduti, come disposto dall'art. 46, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 94-bis, della legge regionale n. 12/05. Nell'ambito degli strumenti attuativi, in luogo del pagamento del contributo per opere di urbanizzazione, è a carico dei soggetti attuatori la realizzazione di reti e servizi, nonché le opere per il loro adeguamento funzionale all'intervento, secondo quanto stabilisce il PdS.

Questo principio avvalora il fatto che gli "standard aggiuntivi di qualità" possano essere superiori a quelli tabellari approvati dal Consiglio Comunale o imposti per legge, naturalmente se prescritti dal PdS per gli ambiti dei PII o per gli Ambiti di Trasformazione. Qualora l'amministrazione comunale non reputasse necessaria la loro esecuzione, giustificata da interessi pubblici prevalenti, potrà richiedere il pagamento di un importo "pari", determinato in base ai parametri e criteri stabiliti dalla stessa legge regionale n. 12/05.

Diagramma concettuale di perequazione e compensazione urbanistica

Prospettive Future e Sfide Aperte

Il seminario ha evidenziato come il Decreto Salva Casa rappresenti un passo avanti significativo nella direzione della semplificazione e della modernizzazione della normativa urbanistica siciliana. Tuttavia, le numerose sfumature interpretative e le persistenti complessità operative richiedono un impegno continuo nel dialogo tra le istituzioni, i professionisti e le imprese. La strada verso una piena attuazione dei principi di perequazione, compensazione e incentivazione è ancora in divenire, ma l'impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti è fondamentale per trasformare queste potenzialità in reali opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio siciliano. La chiarezza normativa, la fluidità burocratica e la concreta applicabilità degli strumenti delineati dal decreto saranno i pilastri su cui si baserà il futuro dell'edilizia e dell'urbanistica nell'isola.

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