Accompagnatori Turistici e Regime Forfettario: Guida Completa alle Spese e agli Adempimenti
Il settore del turismo in Italia è in continua evoluzione, e con esso le normative fiscali che ne regolano l'attività. Gli accompagnatori turistici, figure professionali sempre più centrali nell'offrire esperienze di viaggio complete e personalizzate, si trovano ad affrontare un panorama normativo che, sebbene complesso, riserva interessanti opportunità, soprattutto attraverso l'adozione del regime forfettario. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio come il regime forfettario si applica all'attività di accompagnatore turistico, con un focus particolare sulla gestione del rimborso spese e sugli adempimenti necessari per massimizzare i benefici fiscali e operativi.
Il Codice ATECO: Fondamento della Classificazione Professionale
La corretta identificazione dell'attività professionale è il primo passo fondamentale per accedere a regimi fiscali agevolati. Per gli accompagnatori turistici, la scelta del Codice ATECO è cruciale. Fino al 1° aprile 2025, il codice di riferimento per le attività delle guide e degli accompagnatori turistici è stato il 79.90.20. Tuttavia, a partire dal 2025, entra in vigore una significativa novità: il nuovo Codice ATECO 79.90.02, specificamente dedicato all'attività di accompagnatore turistico.
L'introduzione di questo codice ATECO autonomo rappresenta un importante riconoscimento per la professione, semplificando la classificazione fiscale e contributiva. Con l’introduzione del codice ATECO 79.90.02, l’attività di accompagnatore turistico viene finalmente riconosciuta in modo autonomo, semplificando la classificazione fiscale e contributiva. La scelta del Codice Ateco identifica l'attività economica svolta e va indicato nelle dichiarazioni dei redditi e in eventuali altri atti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nelle future dichiarazioni e atti da presentare all'Agenzia delle Entrate, va utilizzato il nuovo Codice. Questa informazione va comunicata al proprio commercialista.

Il Regime Forfettario: Vantaggi e Requisiti per gli Accompagnatori Turistici
Il regime forfettario si conferma, anche per il 2025, una scelta strategica per chi svolge l’attività di accompagnatore turistico in Italia con Partita IVA. La sua attrattiva risiede principalmente nella gestione fiscale semplificata e nella riduzione del carico impositivo.
Per accedere e permanere nel regime forfettario come accompagnatore turistico, è fondamentale rispettare alcuni requisiti. Il primo passo è scegliere il corretto codice ATECO per l’attività di accompagnamento turistico, che identifica la tipologia di servizio svolto e determina il coefficiente di redditività applicabile. Oltre al limite di ricavi, è necessario non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui e non partecipare a società di persone, associazioni o imprese familiari.
Per il 2025, la soglia massima di ricavi o compensi annuali per accedere al regime forfettario è fissata a 85.000 euro. La Legge di bilancio 2023 (legge n.197 del 29-12-2022) ha ampliato la platea dei beneficiari del Regime Forfettario a coloro che hanno un fatturato annuo inferiore a 85.000 €. Coloro che superano i 85.000 € di fatturato annuo (lordo) adottano il regime fiscale ordinario.
Un altro requisito importante riguarda la partecipazione a società. Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni, partecipazioni in società di persone, associazioni o S.r.l.: chi detiene quote in società di persone, associazioni professionali o S.r.l.
Inoltre, l'adesione a regimi speciali IVA (ad esempio agricoltura, editoria, agenzie di viaggio) è incompatibile con il regime forfettario. La perdita dei requisiti o il superamento delle soglie comportano l’uscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo.
Imposta Sostitutiva e Coefficiente di Redditività
Il regime forfettario prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 15%. Questa aliquota è ulteriormente ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuova attività, un incentivo significativo per chi decide di avviare la propria impresa nel settore turistico.
L'imposta sostitutiva si applica sul reddito imponibile, calcolato in modo forfettario. Per gli accompagnatori turistici, il coefficiente di redditività applicato è pari al 67%. Questo significa che solo il 67% dei ricavi annuali viene considerato come reddito imponibile su cui calcolare imposte e contributi. Dal reddito forfettario così determinato, è possibile dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati all’INPS. L’imposta sostitutiva si applica quindi sulla differenza tra il reddito forfettario e i contributi dedotti. Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
Per le nuove attività avviate in regime forfettario, è possibile accedere a agevolazioni contributive, come l’aliquota ridotta per i primi anni di attività.
Semplificazioni Contabili e Fiscali
Uno dei maggiori vantaggi del regime forfettario per gli accompagnatori turistici risiede nelle semplificazioni contabili e fiscali offerte. Gli accompagnatori turistici in regime forfettario beneficiano di semplificazioni contabili significative. Non sono tenuti alla tenuta delle scritture contabili ordinarie e sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA.
Non è obbligatorio tenere la contabilità ordinaria, né registrare fatture o corrispettivi, né presentare la dichiarazione IVA. Nonostante l’esonero dalla tenuta dei registri IVA, rimane l’obbligo di numerare e conservare tutte le fatture emesse e ricevute, così come ogni documento rilevante ai fini fiscali.
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Fatturazione Elettronica: Un Obbligo Esteso
Dal 2024, anche i contribuenti in regime forfettario sono tenuti all’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, con alcune eccezioni per specifiche categorie. L'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti in regime forfettario. È importante ricordare che l’omessa o tardiva emissione della fattura elettronica comporta sanzioni amministrative.
Sulla fattura non si effettua la ritenuta d'acconto del 20% e si incassa l'intero ammontare lordo. Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi. La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all' art. 1, comma da 111 a 113. Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014. Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell' art. 58 e 59 della Legge 190 / 2014".
Per gli accompagnatori che adottano il Regime Forfettario, non si incassa e non si versa l'IVA.
Gestione Previdenziale e Contributiva
La scelta della gestione previdenziale è un aspetto fondamentale per gli accompagnatori turistici con Partita IVA in regime forfettario. L'accompagnatore turistico con partita IVA in regime forfettario è generalmente tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, salvo casi particolari. L’aliquota contributiva e le modalità di versamento dipendono dalla posizione previdenziale e dal tipo di attività dichiarata.
Il regime forfettario offre agevolazioni contributive anche per gli accompagnatori turistici. I contributi INPS vengono calcolati sul reddito forfettario, ottenuto applicando il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO di riferimento. La legge di bilancio 2023 (art. 5) ha ampliato la platea dei beneficiari del Regime Forfettario a coloro che hanno un fatturato annuo inferiore a 85.000 €. Nell'anno precedente, i redditi da lavoro dipendente percepiti non devono superare i 30.000 €.
Per le guide e gli accompagnatori turistici che svolgono anche un lavoro dipendente o sono in pensione (ma continuano a lavorare con Partita IVA e non nel Regime del Lavoro Occasionale), è stata aumentata la possibilità di rientrare nel Regime Forfettario, con un innalzamento del tetto dei redditi da lavoro dipendente o da pensione da 30.000 € a 35.000 €.
Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, può fare domanda a inizio anno e pagare la quota fissa in maniera ridotta. Tuttavia se non si paga l’intera quota fissa, non si matura l’anno contributivo, ma solo 8 mesi.
L'attività degli accompagnatori non è esente IVA. Se la fattura supera 77,47 euro, occorre applicarvi una marca da bollo da 2,00 euro.
Il Rimborso Spese Forfettario: Una Panoramica
Sebbene il focus principale sia sul regime forfettario per la gestione fiscale dell'attività, è importante accennare al concetto di rimborso spese forfettario in un contesto lavorativo più ampio, per chiarire eventuali sovrapposizioni o differenze.
Il rimborso spese forfettario è una somma corrisposta dall’azienda a dipendenti o collaboratori per coprire spese sostenute nell’ambito dell’attività lavorativa, senza necessità di documentazione analitica. Questo strumento semplifica la gestione contabile e fiscale delle spese aziendali, evitando lunghe rendicontazioni. Secondo l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), questi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del dipendente, a condizione che rispettino i limiti e le condizioni previsti dalla normativa.
L'azienda riconosce al dipendente o amministratore in trasferta un rimborso spese basato sulle voci indicate nella nota spese. La somma a forfait da riconoscere al dipendente per ogni giorno di lavoro fuori sede viene definita indennità di trasferta. Può variare in base ai limiti stabiliti dalla legge, ma il datore di lavoro può anche stabilire un forfait più favorevole, offrendo condizioni migliori rispetto ai minimi legali.
Le caratteristiche principali del rimborso forfettario includono:
- Non è necessario fornire ricevute o documenti di spesa.
- Si gestisce facilmente in busta paga.
- Ideale per trasferta di breve o lunga durata.
I destinatari principali del rimborso spesa forfettario sono dipendenti, collaboratori e consulenti, amministratori, per trasferte di breve e lunga durata.
La tassazione del rimborso forfettario dipende dal luogo della trasferta:
- Trasferte comunali: l’intero rimborso è tassato.
- Trasferte extracomunali: esente fino a determinati limiti: €46,48/giorno per l’Italia; €77,46/giorno per l’estero.Spese di viaggio documentate sono sempre esenti da tasse. Qualsiasi altro rimborso, documentato o meno, sarà tassabile.
Per l’azienda, i rimborsi sono interamente deducibili abbassando l’imponibile sul quale viene calcolata la tassazione. Il vantaggio di erogare il rimborso forfettario sta proprio qua, perché, a differenza delle altre tipologie di rimborsi, non vi è alcun limite di deducibilità in capo all’azienda e non concorrono a formare reddito fino al limite detto per il dipendente.
Per i forfettari, le spese rimborsate e riaddebitate non sono deducibili, tranne nei casi in cui sia il committente a provvedere al pagamento di tali spese.
Considerazioni Finali e Adempimenti
La scelta del regime forfettario per gli accompagnatori turistici offre un percorso fiscale snello e vantaggioso. È fondamentale, tuttavia, una costante attenzione alla normativa per assicurarsi di rispettare tutti i requisiti e gli adempimenti.
La perdita dei requisiti o il superamento delle soglie comportano l’uscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. In caso di superamento dei limiti di ricavi fissati dalla normativa per il regime forfettario, si perde il diritto a rimanere nel regime agevolato.
È consigliabile affiancarsi a un professionista esperto (commercialista) per una corretta gestione della Partita IVA, la scelta del codice ATECO più appropriato e l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e contributivi, garantendo così la piena serenità operativa e il massimo beneficio fiscale.

La normativa è in continua evoluzione, e la Legge di Bilancio 2025 introduce ulteriori aggiornamenti che potrebbero interessare anche gli accompagnatori turistici. È quindi essenziale rimanere informati e consultare regolarmente il proprio commercialista. La gestione attenta di questi aspetti consente di concentrarsi appieno sull'attività professionale, offrendo servizi di alta qualità ai propri clienti.
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