L'Usura: Analisi Giuridica della Fattispecie e dei Reati Collegati

L'usura, un fenomeno criminale che affligge la società arrecando gravi danni economici e sociali, trova la sua disciplina nel Codice Penale italiano, specificamente nell'articolo 644 c.p. Questo reato, caratterizzato da una complessa struttura e da diverse sfaccettature, merita un'analisi approfondita per comprenderne appieno la natura, gli elementi costitutivi e le implicazioni. La normativa vigente mira a contrastare non solo la mera promessa di interessi usurari, ma anche l'effettiva dazione di essi, delineando un quadro normativo volto a tutelare la parte più debole del rapporto contrattuale.

Natura, Connotati e Struttura Oggettiva della Fattispecie

Il reato di usura, disciplinato all'art. 644 c.p., può essere delineato attraverso due aspetti caratterizzanti: il primo relativo alla fissazione di una soglia legale oltre la quale è da ritenersi integrata la presunzione di usurareità del tasso; il secondo, invece, concerne l’eliminazione - attraverso l’iter riformatore degli anni ‘90 - del requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo (e delle sue condizioni di difficoltà economiche), rinvenibile ora nella circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma 5, n. 1.

Diagramma che illustra la struttura del reato di usura secondo l'art. 644 c.p.

Prima dell’entrata in vigore della L. 7 marzo 1996 n. 108, dottrina e giurisprudenza fissavano la consumazione del delitto di usura attraverso la “stipula” dell’accordo usurario. Di diverso avviso - a seguito dell’introduzione dell’art. 644-ter c.p. - la giurisprudenza formatasi in ordine al momento consumativo della fattispecie. Sul medesimo schema distintivo si incastona, altresì, la duplice natura di reato di pericolo o di danno della fattispecie in esame. Il disvalore perseguito dalla norma risiede, dunque, semplicemente nella dazione o nell’accordo di corrispondere interessi o vantaggi usurari, supportato sul piano soggettivo dalla consapevolezza (dolo generico) dell’agente di superare il tasso soglia stabilito dalla legge (usura “in astratto”) o dalla sproporzione tra la prestazione fornita e la controprestazione richiesta (usura “in concreto”).

Più articolato appare, peraltro, eseguire una ricognizione in ordine al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Non è univoco, difatti, capire quale sia il bene che la norma ha inteso porre alla sua tutela anticipata. Inoltre, prendendo le mosse dal testo normativo dell’art. 644 c.p., la Corte di Cassazione, Sez. II, ha osservato come “ai fini dell’integrazione del delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l’usurareità oggettiva delle condizioni pattuite”. All’interno del provvedimento dei giudici di legittimità, è stato pertanto escluso che ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo della fattispecie, ricorra la necessità che il soggetto agente debba realizzare una qualche condotta “preparatoria” di natura induttiva, neppure di tipo intimidatorio. Di tal guisa, è l’accordo tra le parti a rappresentare l’elemento costitutivo della fattispecie. Sul punto, il Supremo Consesso - nella medesima pronuncia - teneva a precisare come “il nucleo essenziale dell’elemento oggettivo consiste ora nel «farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità»” e che “nonostante il fatto che la formulazione legislativa «si fa dare o promettere» sembri presupporre l’iniziativa dell’usuraio, non rileva neppure il fatto che l’iniziativa di dare il via alla negoziazione usuraria sia stata presa dal soggetto che ha necessità del prestito”.

Il soggetto agente, autore del reato, può essere chiunque. Chiunque può essere anche il soggetto passivo. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico. Si parla di usura presunta indicando il reato di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, in cambio di un prestito di denaro o altra utilità. Gli interessi sono evidentemente il “prezzo” che il debitore paga per la prestazione ricevuta. Per vantaggi si intende ogni tipologia di compenso che viene pagato dal debitore, diverso dagli interessi. È la forma usuraria cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 644 c.p. Proprio su questa differenza vogliamo tornare brevemente in sede conclusiva, con un piccolo commento a margina. Non si tratta dunque - prosegue la giurisprudenza prevalente - di un esplicito e mero richiamo al più grave stato di bisogno.

La fase preliminare può consistere sia nell’attività di procacciamento - ossia nella ricerca attiva del soggetto agente, disposto a concedere denaro a condizioni usurarie - e sia nell’attività di ricerca del capitale a interessi usurari da parte del “soggetto debole” del contratto. Successivamente, si verifica la fase della trattativa, nella quale le parti avviano un negoziato circa le condizioni del contratto usurario. La successiva fase della promessa, invece, prevede la formulazione espressa (o implicita) dell’impegno, da parte del soggetto passivo, a corrispondere interessi o vantaggi usurari. La fase dell’accettazione, nella quale il soggetto attivo accetta la promessa. Infine, l’eventuale fase della dazione, si verifica col pagamento delle somme (o delle utilità) pattuite in favore del soggetto attivo. Questo evento, sebbene successivo all’integrazione formale del reato, determina un’ulteriore fase di consumazione del delitto (da ciò il “duplice schema” del reato in esame). Ciò rilevato, lo schema oggettivo vigente della fattispecie in parola, risulta costituita da due condotte autonome ma necessariamente consequenziali, destinate, strutturalmente, l’una ad assorbire l’altra attraverso l’esecuzione della pattuizione usuraria.

Infografica che illustra le fasi del reato di usura: procacciamento, trattativa, promessa, accettazione, dazione.

Il Tentativo di Usura

Il modello vigente, però, rende problematica l’individuazione del momento storico di realizzazione della fattispecie tentata. Le tesi più significative (seppur, a parere dello scrivente, non completamente esaustive), da un lato muovono i passi sull’ammissibilità della fattispecie tentata anche in assenza della promessa di pagare interessi o utilità usurarie da parte del soggetto passivo, dall’altro pongono in evidenza la disciplina del reato impossibile ex art. 49 c.p. Coloro i quali sostengono l’ammissibilità della disciplina ex art. 56 c.p. Dal punto di vista dello scrivente, però, seppur l’atto si possa considerare “inequivocabilmente diretto” alla commissione del reato (la richiesta di interessi o vantaggi usurari, difatti, è già rappresentativa dell’elemento soggettivo in capo all’agente), è vero anche come la norma sul tentativo indichi che questo debba pure essere “idoneo” alla produzione degli effetti naturalistici della fattispecie.

D’altro avviso, invece, la tesi secondo la quale dalla mancata accettazione della proposta usuraria, debbano ricavarsi gli estremi della disciplina del reato impossibile (ipotesi parzialmente accolta dallo scrivente) ex art. 49 c.p., sostenuta da Manna. La semplice richiesta di interessi usurari, in buona sostanza, sarebbe da sola infatti inidonea a configurare una condotta penalmente rilevante, poiché il patrimonio della vittima non solo non verrebbe pregiudicato, ma neppure messo in pericolo. La tesi del tentativo configurabile già a seguito dell’offerta usuraria da parte dell’agente, anche a parere dello scrivente, non può trovare accoglimento. I giudici di legittimità, in tal senso, hanno stabilito come il tentativo debba essere ritenuto idoneo ove sia significativa la probabilità di conseguire l’obiettivo delittuoso. Come potrebbe, pertanto, ritenersi significativamente probabile il conseguimento degli effetti del reato, in assenza della promessa restitutoria del soggetto passivo? Non si voglia, altresì, commettere l’errore di porre il rifiuto del soggetto passivo (tacito o espresso) ad accettare la proposta usuraria, nell’ordine degli “eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà del reo”. Difatti, dovranno essere considerati in tal senso tutti quegli eventi esterni alla cooperazione dei soggetti del reato (es. l’intervento delle forze dell’ordine). E non trova pieno accoglimento neppure la già citata ipotesi avanzata da diversi autori tra cui Manzini.

Un Modello Alternativo di Analisi

La natura del reato di usura, incentrata sull'accordo o sulla dazione di interessi o vantaggi usurari, solleva interrogativi riguardo alla sua comparazione con altre fattispecie criminose, in particolare quelle che coinvolgono la corruzione e l'induzione indebita. Attraverso un approccio comparativo, parrebbe applicabile il medesimo modello in seno a tutti i reati a c.d. "doppio momento" o "a condotta frazionata". Nella corruzione, il pubblico ufficiale non incide, attraverso la propria condotta, nella volontà di delinquere del privato. Tutte le ipotesi corruttive trovano infatti il loro perfezionamento già attraverso l’accettazione della promessa di un’utilità (da parte del pubblico ufficiale) ovvero con la successiva dazione dell’utilità (da parte del soggetto passivo). Pertanto, proprio come il danno patrimoniale nell’usura, anche l’effettiva realizzazione della condotta contraria ai doveri del p.u. non è un elemento necessario per la consumazione del reato. Non a caso, nell’attuale concezione legislativa e giurisprudenziale, il danno al bene giuridico tutelato nelle ipotesi corruttive rappresenta un post-factum non necessario ai fini della consumazione ma, ove avvenisse, questo assorbirebbe la “fase di stipula”.

Ad avviso dello scrivente, pertanto, se nel reato di usura l’accettazione della promessa o della proposta usuraria andrebbero considerati quali momenti da cui ricavare la rilevanza penale della fattispecie (nella forma tentata), parimenti solo dall’effettiva condotta corruttiva del p.u. dovrebbe discernere 1) la lesione del bene giuridico tutelato (ossia il corretto funzionamento della macchina amministrativa) e, 2) la consumazione del reato.

La Replicabilità del Modello nelle Fattispecie Corruttive, ma non in quella Concussiva o di Induzione Indebita ex art. 319 quater c.p.

La distinzione tra usura, corruzione, concussione e induzione indebita diventa cruciale quando si tenta di applicare modelli interpretativi uniformi. Mentre il modello dell'usura e della corruzione potrebbe condividere alcuni elementi strutturali legati alla promessa e alla dazione, le fattispecie di concussione e induzione indebita presentano una dinamica differente. Nella fattispecie concussiva ed induttiva, è il momento costrittivo/induttivo a rappresentare il fulcro dell’elemento oggettivo; ragione per la quale la successiva accettazione della promessa, o la effettiva dazione di utilità, non potrebbero più rappresentare quella frazione di condotta integrante il tentativo, bensì una mera consecutio dell’illecita condotta precedente. Di tal guisa, la verifica della non equivocità e della idoneità degli atti ai sensi dell’art. 56 c.p. risulta particolarmente complessa in questi contesti.

Schema comparativo tra usura, corruzione e concussione.

Lo scrivente si chiede quanto corretto (su svariati piani giuridici) possa essere stimato tutto ciò in considerazione di una visione della condotta puramente naturalistica, che non percepisce i momenti della consumazione del reato in esame come alternativi tra loro, bensì successivi. La violenza o la minaccia, pur non presenti al momento dell’accordo usurario, se subentrano successivamente per ottenere il pagamento degli interessi o degli altri benefici illeciti pattuiti, possono portare a un concorso di reati. Tuttavia, è importante sottolineare come i due reati possano coesistere. Nel caso in cui la violenza o la minaccia “vengano poste in essere dal soggetto attivo per «farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità» risulterà integrato il solo reato di estorsione, in virtù dell’elemento specializzante della violenza o minaccia [posta al fine di] indurre il soggetto ad accettare la pattuizione usuraria, non [invece] l’usura, che sarebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto “spontanea”, di «interessi o altri vantaggi usurari». L’usura e l’estorsione possono, tuttavia, concorrere, nel caso in cui la violenza o minaccia sia esercitata in un momento successivo rispetto all’iniziale pattuizione usuraia, ovvero al fine di ottenere l’ingiusto profitto consistente nella corresponsione dei pattuiti «interessi o altri vantaggi usurari» che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere.

La complessità della materia, la delicatezza dei beni giuridici tutelati e la continua evoluzione giurisprudenziale rendono l'analisi del reato di usura un campo fertile per ulteriori approfondimenti e dibattiti. La tutela dei cittadini da forme di sfruttamento economico illegale rimane una priorità per il sistema giuridico, che si sforza di adattare gli strumenti normativi e interpretativi alle mutevoli realtà criminali.

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