L'Accertamento Tecnico Preventivo contro il Rigetto dell'Accompagnamento INPS: Una Guida Completa

Il percorso per ottenere l'indennità di accompagnamento dall'INPS può rivelarsi complesso, soprattutto quando la domanda viene rigettata nonostante la sussistenza dei presupposti. In queste circostanze, il cittadino si trova di fronte alla necessità di intraprendere un'azione legale specifica: l'accertamento tecnico preventivo (ATP). Questa procedura, distinta da una causa ordinaria, mira a ottenere una valutazione medica indipendente che possa supportare il diritto al beneficio negato.

Medico che visita un paziente anziano

L'Indennità di Accompagnamento: Quando Spetta di Diritto?

L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico fondamentale per coloro che, a causa di gravi handicap fisici o psichici, necessitano di assistenza continua per svolgere le attività quotidiane o per potersi muovere autonomamente. Tuttavia, è cruciale comprendere che il semplice riconoscimento di un'invalidità, anche totale (100%), non garantisce automaticamente il diritto all'accompagnamento. La legge stabilisce requisiti precisi che devono essere soddisfatti.

Le condizioni per ottenere questo beneficio assistenziale sono duplici e interconnesse:

  1. Inabilità Totale (100%): Il richiedente deve essere affetto da patologie, sia fisiche che psichiche, che comportino un'inabilità totale e permanente. Questo significa che la condizione medica deve essere tale da impedire lo svolgimento di una o più funzioni vitali o la completa autonomia.
  2. Impossibilità di Autosufficienza: Devono sussistere due scenari alternativi:
    • Impossibilità a Deambulare in Modo Autonomo: Il soggetto non è in grado di muoversi da solo, necessitando dell'aiuto permanente di un accompagnatore per spostarsi. Questo non si limita ai casi in cui si è costretti su una sedia a rotelle, ma include anche altre condizioni che rendono la deambulazione autonoma impossibile.
    • Impossibilità a Compiere gli Atti Quotidiani della Vita: Il soggetto non è in grado di provvedere da solo alle normali attività quotidiane (come nutrirsi, lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, ecc.) senza un'assistenza continua. Anche in questo caso, la "semplice difficoltà" non è sufficiente; è richiesta un'impossibilità oggettiva che necessiti di un aiuto costante. Un esempio emblematico è quello di un malato di Parkinson, che pur non essendo necessariamente in carrozzina, può necessitare di assistenza continua per le attività basilari.

È importante sottolineare che la "difficoltà" superabile, ad esempio, con l'uso di un bastone, non è considerata un presupposto sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La normativa richiede un'impossibilità sostanziale e permanente.

Il Percorso del Ricorso contro il Verbale INPS che Nega l'Indennità di Accompagnamento

Quando l'INPS rigetta la domanda di accompagnamento, nonostante si ritenga sussistano i requisiti previsti dalla legge, il cittadino ha la possibilità di contestare tale decisione attraverso un ricorso giudiziario. La procedura più appropriata in questi casi è l'accertamento tecnico preventivo (ATP), disciplinato dall'articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile.

Questo tipo di ricorso si distingue da una causa ordinaria per diversi aspetti:

  • Natura: L'ATP è una procedura volta a ottenere una consulenza tecnica medico-legale da parte di un esperto nominato dal giudice (Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU). L'obiettivo primario è accertare le condizioni sanitarie del richiedente in via preventiva, prima ancora che si instauri un contenzioso più ampio.
  • Tempestività: Il ricorso deve essere presentato entro un termine perentorio di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario emesso dalla commissione medica dell'INPS che ha negato il beneficio. Questo termine è fondamentale per non perdere il diritto a contestare la decisione.
  • Assistenza Legale: La presentazione del ricorso e la gestione della procedura richiedono necessariamente l'assistenza di un avvocato. Sarà il legale a redigere l'atto, a depositarlo presso il tribunale competente e a rappresentare il ricorrente durante tutto l'iter.

Come si svolge l'ATP:

  1. Deposito del Ricorso: L'avvocato del cittadino deposita il ricorso presso il Tribunale competente, chiedendo al giudice di nominare un CTU per una perizia medico-legale.
  2. Nomina del CTU: Il giudice, una volta valutata la sussistenza dei presupposti, nomina un medico legale come CTU e fissa un termine per il deposito della sua relazione.
  3. Visita Medico-Legale: Il CTU procede a una visita medico-legale del ricorrente, esaminando la documentazione medica esistente e effettuando accertamenti diretti per valutare le condizioni di salute e la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
  4. Bozza di Perizia: Al termine delle indagini, il CTU redige una bozza della sua relazione peritale e la trasmette agli avvocati delle parti (il ricorrente e l'INPS).
  5. Osservazioni delle Parti: Gli avvocati hanno la facoltà di presentare al CTU le proprie osservazioni e richieste integrative sulla bozza di perizia entro un termine stabilito dal giudice. Questo è un momento cruciale per evidenziare eventuali aspetti non considerati o per fornire ulteriori elementi probatori.
  6. Relazione Conclusiva: Il CTU, tenendo conto delle osservazioni pervenute, redige la relazione peritale definitiva e la deposita presso il tribunale.
  7. Omologa o Opposizione:
    • Se le parti non presentano opposizione formale alla perizia, il giudice può procedere all'omologa della stessa. Se la perizia riconosce la sussistenza dei requisiti per l'accompagnamento, l'INPS sarà obbligato a riconoscere il beneficio e a pagare le mensilità arretrate entro i termini stabiliti dalla legge (solitamente 120 giorni).
    • Se, invece, una delle parti (tipicamente l'INPS, ma anche il ricorrente in casi specifici) presenta opposizione alla perizia, si instaura una vera e propria causa ordinaria. In questo nuovo contenzioso, verranno acquisite ulteriori prove e l'accertamento del diritto sarà più approfondito.

Diagramma di flusso che illustra i passaggi del ricorso ATP

Modello di Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo contro il Rigetto dell'INPS

Il presente modello è fornito a scopo illustrativo e deve essere adattato alla specifica situazione del ricorrente, con l'indispensabile ausilio di un legale.

TRIBUNALE DI ….SEZIONE LAVORO

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVOEX ART. 445-BIS C.P.C.

Nell’interesse di:[Nome Cognome del Ricorrente], nato a Luogo di Nascita il [Data di Nascita], C.F. [Codice Fiscale del Ricorrente], residente in via [Indirizzo di Residenza] n. [Numero Civico], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [Nome Cognome Avvocato] (C.F. [Codice Fiscale Avvocato]), in Città dell'Avvocato alla via [Indirizzo Studio Legale], n. [Numero Civico], e fax [Numero Fax Avvocato].

CONTRO

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma.

PREMESSO CHE

  1. In data [Data Presentazione Domanda Amministrativa] il Sig./la Sig.ra [Nome Cognome del Ricorrente] presentava domanda di invalidità civile (n. [Numero Domanda]).
  2. In data [Data Visita Medica INPS] la commissione medica competente presso l’INPS di [Sede INPS] a seguito di visita, rassegnava la seguente diagnosi: [Riportare la diagnosi completa contenuta nel verbale INPS].
  3. Sulla base della suddetta diagnosi, non veniva riconosciuta la provvidenza richiesta al ricorrente (es. l’indennità di accompagnamento), come da verbale sanitario notificato in data [Data Notifica Verbale].
  4. Il Sig./la Sig.ra [Nome Cognome del Ricorrente] è affetto/a da patologie invalidanti, specificamente [Descrivere brevemente le patologie e il loro impatto], e pertanto si ritiene sussistano tutti i requisiti clinici e funzionali per il riconoscimento delle provvidenze richieste, in particolare l’indennità di accompagnamento, ai sensi della Legge n. 18/1980 e successive modifiche.
  5. È pertanto interesse dell’odierno ricorrente ottenere il riconoscimento della provvidenza negata (es. l’indennità di accompagnamento), stante l’impossibilità di deambulare autonomamente e/o di provvedere autonomamente ai bisogni della vita quotidiana, necessitando di assistenza continua.
  6. Sussistono le condizioni previste dall’art. 445-bis c.p.c. per richiedere un accertamento tecnico preventivo volto a verificare in via cautelare e preliminare le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa.

Tutto ciò premesso, il Sig./la Sig.ra [Nome Cognome del Ricorrente], come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RIVOLGE

all’A.G. adita istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle proprie condizioni sanitarie legittimanti le pretese formulate in premessa del presente atto, id est riconoscimento (es. dell’indennità di accompagnamento).

Si chiede, pertanto, che il Giudice adito proceda a norma dell’articolo 696-bis c.p.c., in quanto compatibile, nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195 del c.p.c., prevedendo altresì l’assistenza di un medico legale dell’ente convenuto (INPS) e i relativi adempimenti necessari correlati a tale assistenza.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c., il Sig./la Sig.ra [Nome Cognome del Ricorrente] dichiara di essere titolare, dall’ultima dichiarazione dei redditi, di un reddito imponibile IRPEF inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Pertanto,

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente.

In caso di soccombenza del ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all’art.152 disp. att. c.p.c., si chiede che l’Ill.mo Giudice adito si astenga dall’emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini dell’assoggettamento al Contributo Unificato di Iscrizione a ruolo ex art. 9 comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002, parte ricorrente dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che il reddito complessivo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione è inferiore al triplo dell’importo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 115/2002.

[Luogo], [Data]

Avv. [Firma Avvocato]

PROCURA ALLE LITI(da inserire in calce o a margine del presente atto)

Io sottoscritto/a [Nome Cognome del Ricorrente], nato a [Luogo di Nascita] il [Data di Nascita], dichiaro di nominare quale mio difensore l’Avv. [Nome Cognome Avvocato] del Foro di [Foro di Appartenenza], conferendogli/le ogni più ampio potere per rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni sua fase, grado e giurisdizione, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, presentare istanze e impugnare provvedimenti. Eleggo domicilio presso il suo studio in [Indirizzo Studio Legale]. Dichiaro altresì di essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 4, co. 3, D.Lgs. 28/2010 della possibilità di accedere ai percorsi di mediazione e di eventuali altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Dichiaro di essere informato/a ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei miei dati personali per le finalità inerenti il presente mandato.

[Luogo], [Data]

[Firma del Ricorrente]

Nota: La procura alle liti può essere conferita anche in calce al ricorso, oppure su foglio separato.

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Innovazioni e Sostegni Recenti

È importante rimanere aggiornati sulle evoluzioni normative che possono interessare il diritto all'indennità di accompagnamento e ai supporti correlati. Ad esempio, a partire dal 23 giugno 2025, è previsto un contributo specifico rivolto ai lavoratori dipendenti con familiari a carico che siano già percettori dell'indennità di accompagnamento INPS per uno stato comprovato di inabilità totale e in corso di validità. Questo contributo, che ammonta a 500 euro in misura fissa, viene anticipato dal datore di lavoro e successivamente rimborsato da enti specifici come E.BI.PRO.

La procedura per accedere a questo nuovo contributo prevede diversi passaggi, tra cui:

  • Invio di una richiesta preliminare tramite l'Area Riservata del datore di lavoro ad E.BI.PRO.
  • Valutazione positiva della richiesta preliminare e autorizzazione da parte di E.BI.PRO.
  • Anticipazione dell'importo da parte del datore di lavoro.
  • Presentazione della documentazione a E.BI.PRO. entro tre mesi dall'anticipazione.
  • Liquidazione del contributo da parte di E.BI.PRO.

Inoltre, in caso di irregolarità contributive, la domanda per ottenere benefici può essere sospesa, con assegnazione di un termine al datore di lavoro per la regolarizzazione. Il termine di 120 giorni per la liquidazione degli arretrati decorre dalla data di pagamento degli stessi.

Queste novità dimostrano un'attenzione crescente verso il sostegno alle famiglie che affrontano la disabilità, ma evidenziano anche la complessità burocratica che spesso accompagna l'accesso a tali aiuti.

Considerazioni sulla Procedura e sul Diritto

L'accertamento tecnico preventivo rappresenta uno strumento giuridico fondamentale per tutelare il diritto all'indennità di accompagnamento quando questo viene ingiustamente negato dall'INPS. La sua efficacia risiede nella possibilità di ottenere una valutazione medico-legale indipendente e imparziale, che può fare la differenza in sede giudiziaria.

È essenziale che il cittadino, una volta ricevuto un verbale di rigetto, si rivolga tempestivamente a un avvocato specializzato in diritto previdenziale. Solo un professionista esperto potrà valutare la fondatezza del ricorso, predisporre correttamente l'atto giudiziario e guidare il ricorrente attraverso le complesse fasi della procedura. La documentazione medica completa e accurata, unitamente a una chiara esposizione delle proprie condizioni e necessità, sono elementi imprescindibili per supportare la richiesta.

La normativa sull'accompagnamento, pur essendo pensata per garantire un sostegno concreto a chi ne ha bisogno, presenta aspetti che richiedono attenzione e conoscenza. Comprendere i requisiti, le procedure e gli strumenti di tutela disponibili è il primo passo per ottenere giustizia e il riconoscimento dei propri diritti.

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